Page 284 - Storia dell'inquisizione spagnola
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anche di guidare gli intellettuali nelle loro ricerche; è uno
strumento di regola ideologica che si propone di definire il
contenuto generale delle letture degli spagnoli.
Il Catalogo di Quiroga è di una estrema semplicità
nonostante i suoi due ponderosi volumi. Il primo tomo del
1583, con l’elenco delle opere totalmente proibite pubblica
le quattordici «regole generali» che hanno informato la sua
stesura e che bisogna seguire per interpretarlo nel modo
esatto. È notevole come nulla sia proibito in assoluto: salvo
precisazione contraria, le opere proibite sono solo in lingua
volgare (regola 14) e la lettura di quelli che sono proibiti
anche in latino, è permessa ad una piccola élite a cui il Santo
Uffizio concederà una speciale licenza. Si determinano
dunque tre livelli di lettura: il comune, l’intellettuale e l’élite.
Il secondo volume contiene l’elenco delle censure da
praticare in una lunga lista di opere, compito questo che
pochi indici stranieri avrebbero osato intraprendere, ma che
permette di autorizzare numerose opere interessanti che con
un metodo più rigido sarebbero state soppresse.
Ritorniamo alle quattordici regole. Esse danno al lettore i
mezzi per colmare le lacune dell’indice e di giudicare i libri
pubblicati posteriormente. Vi sono definite come
particolarmente dannose le opere pubblicate dopo il 1515
(regola 1), proibiti i libri di stregoneria e di magia (regola 9),
tutte le pubblicazioni, canzoni, poemi che trattano in modo
troppo umano di cose sacre (regola 10), tutti i libri in volgare
perché contengono preghiere superstiziose, come quelle la
cui recitazione garantirebbe contro svariati tipi di morte. Il
campo non si limita d’altronde al libro, ma si estende a tutti i
mezzi di comunicazione grafica: proibizione di «tutte le
immagini: ritratti, statue, monete, stampe, invenzioni,
maschere, rappresentazioni e medaglie, di qualsiasi
materiale, stampate, dipinte, disegnate, operate, tessute,
figurate o altrimenti fatte in derisione o irriverenza dei santi,
delle loro statue, reliquie e miracoli [...] o che siano
contrarie al rispetto dovuto alla Santa Sede [...] ai cardinali e
ai vescovi» (regola 12).