Page 107 - Storia dell'inquisizione spagnola
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dette di Siviglia, quelle del 1488, del 1500, del 1561, dette di

               Madrid; o ancora dalle istruzioni del 1576, 1627, 1630, 1667.
               Da parte sua Francisco Peña, commentando e completando
               l’opera di Eymerich, esamina il caso dei bambini e dei vecchi
               che bisognerà limitarsi a percuotere con un bastone (!) o a
               frustare;  e  quello  delle  donne  incinte  che  non  bisogna  né
               torturare né terrorizzare... prima del parto. Ma Peña accusa
               con vigore: «Quei giudici sanguinari che, alla ricerca di una

               vana, piccola gloria — e quale gloria, Dio mio! — impongono
               nuove  torture  ai  più  indifesi  degli  accusati  contravvenendo
               così  al  diritto  e  alla  morale».  La  conclusione  di  Peña  è
               rigorosa:  «L’inquisitore  abbia  sempre  presente  questa
               sentenza  del  legislatore:  l’accusato  sarà  torturato  in  modo
               che  rimanga  sano  per  la  libertà  o  per  l’esecuzione».  Il

               Manuale di Pablo Garcia, il più completo di tutti, varie volte
               ripubblicato  nel  Seicento,  è  ugualmente  molto  esplicito  in
               proposito.
                  L’avvertimento di Peña significa però che certi inquisitori
               hanno applicato nuove torture, che non si sono accontentati
               dei supplizi abituali: potro, garrucha, toca, di cui parleremo
               più  oltre.  Abbiamo  altre  prove  che  nei  primi  tempi

               l’Inquisizione  ha  usato  altri  sistemi  di  tortura,  ma  non
               sappiamo quali. Nel loro grande sforzo per tentare di ridurre
               l’Inquisizione al diritto comune, le Cortes aragonesi riunite a
               Monzón,  poi  a  Saragozza  nel  1510,  1512  e  1519;  le  Cortes
               catalane  nel  1515  a  Lerida;  infine  le  Cortes  di  Castiglia  a
               Valladolid  nel  1518,  hanno  tutte  chiesto  non  certo

               l’abolizione della tortura, il che sarebbe stato inconcepibile,
               ma il rispetto in materia del diritto comune, la proibizione di
               innovare, di ricorrere a nuove torture .
                                                                         2
                  Questa  scoperta  non  rimette  affatto  in  causa  la  nostra
               affermazione  iniziale.  Non  c’è  alcuna  ragione  per  supporre
               che,  nel  gran  numero  dei  giudici,  civili  o  ecclesiastici,  il
               sadismo sia stato monopolio di pochi inquisitori. Ma si tratta

               di  un’opinione  che  non  ha  valore  scientifico.  Per  sostenere
               che  la  tortura  intollerabile,  quella  che  mette  in  pericolo  la
               vita dell’accusato  o  rischia  di  farne  un  infermo  per  il  resto
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