Page 69 - Federico II e la ribellione del figlio
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Tali giudizi, con specifico riferimento alla Costituzione
di Melfi, si fondano sul diffuso convincimento che una
sua norma (I 50) avrebbe privato le città della possibilità
di designare propri magistrati. È ormai sufficientemente
dimostrato, invece, che con la norma incriminata
Federico non fece altro che ripristinare quanto già
statuito e praticato in epoca normanna, quando i
magistrati erano designati dalle città ed erano ratificati
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dal potere regio, e disporre la fine di tutte le forme
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cittadine di governo indipendente, instauratesi nel
lungo tempo dell’anarchia. Una posizione, quella di
Federico, in definitiva, rispettosa delle autonomie
cittadine, non meno di quella di altre monarchie europee
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del tempo, purché quell’autonomia si realizzasse nella
cornice riconosciuta e accettata dell’unità del Regno.
È documentato, inoltre, che lo Svevo ebbe non poche
aperture verso le città, come l’ammetterle alle curie
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generali e il legittimarle quali soggetti processuali. Va
inoltre rilevato che
la loro regolare gestione secondo un modello che viene
mano a mano riducendo al minimo le grandi differenze
amministrative originarie tra luogo e luogo e la
costituzione di un demanio e di un patrimonio comunale
sono il risultato di un’evoluzione che si delinea nel
periodo svevo. 95
Si aggiunga che nelle città meridionali, proprio in epoca
fridericiana, si sviluppò una forte componente borghese,