Page 38 - Federico II e la ribellione del figlio
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crimini  pubblici  e  anzi  deve  essere  considerato  piú

                orribile dello stesso crimine di lesa maestà, perché deve

                essere  visto  come  attentato  all’essenza  della  maestà

                divina (divine maiestatis materiam) […].                        37



                Ma  l’eresia  viene  elevata  a  crimine  supremo  anche

                perché in essa è assorbita e compendiata ogni altra forma

                di infedeltà, anche politica. Da tutto ciò la previsione di

                pene  atroci  per  i  colpevoli  (morte  sul  rogo)  e

                l’estensione  delle  sanzioni  ai  discendenti,  puniti  col
                marchio  dell’infamia  perpetua  e  la  perdita  dell’eredità.

                Disposizione  quest’ultima  che,  pur  in  un  tempo  di

                attenuata  legalità,  fu  avvertita  come  oggettivamente

                iniqua,  tanto  che  Marino  da  Caramanico,  primo

                commentatore  della  norma,  tentò  di  difenderla

                individuandone  la  ratio,  non  piú  nel  consolidato

                principio  filius  non  praesumitur  quod  sit  dissimilis  a

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                patre,  ma in quello della maggiorata deterrenza di cui
                veniva  cosí  munito  il  precetto  penale:  «infatti  il

                legislatore ha ritenuto di porre un freno all’inclinazione

                delittuosa dei padri con la minaccia della pena ai figli;

                infatti  il  padre  è  piú  atterrito  per  il  figlio  che  per  se

                stesso».    39

                      Dal  punto  di  vista  processuale  la  novità  fu

                l’introduzione  dell’inquisizione  e  l’abbandono  della
                logica         accusatoria,           di      ascendenza             giustinianea,

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                dominante tra i glossatori  e sino ad allora nettamente
                privilegiata dallo stesso Federico («coloro che si trovino

                ad essere oggetto anche soltanto di sospetto […] se non
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