Page 28 - Federico II - Genio dei tempi
P. 28
grandezza politica del «sovrano papa» Innocenzo III.
Lotario di Segni aveva una chiarissima idea della sua figura di vicario
del Cristo e del potere che ne derivava anche sul piano politico, in
temporalibus. Riprendendo l’immagine gelasiana delle «due luci del
firmamento», dichiarava che nel cielo della «chiesa universale»
... Dio ha istituito due dignità eminenti sopra le altre, la maggiore che
presiede alle anime come se fossero i giorni, la seconda che governa
i corpi come se fossero le notti... Esse sono la dignità del pontefice e
quella dell’imperatore. Come la luna trae la sua luminosità dal sole a cui
è inferiore per quantità e qualità della luce così il potere imperiale trae lo
splendore dalla autorità pontificia.
Entrando più nei particolari, Innocenzo riconosce nella bolla Venerabilem
del 1202 il diritto dei principi tedeschi ad eleggere il «re dei Romani»
come espressione del diritto consuetudinario che diviene però legittimo
soltanto con il consenso papale:
I principi elettori devono riconoscere e in effetti riconoscono che il diritto
e l’autorità di esaminare la persona da loro eletta da promuovere a guida
dell’impero spetta a noi che la ungiamo, la consacriamo e la incoroniamo.
Se infatti i principi eleggessero un pagano o un sacrilego noi saremmo
forse obbligati a ungerlo, consacrarlo e incoronarlo? Certamente no.
D’altra parte dobbiamo a Innocenzo III, studioso di ambedue i diritti, il
civile e il canonico, quella precisa definizione del concetto di sovranità
che divenuta esemplare si affermerà stabilmente nel pensiero politico:
«sovrano è colui che non riconosce alcun superiore nella sfera temporale»,
così scriveva il pontefice romano al re di Francia intervenendo in una
questione che riguardava il rapporto del sovrano con un suo feudatario, il
signore di Montpellier.
A Bologna molto probabilmente Innocenzo aveva ascoltato le lezioni
di Uguccione da Pisa, il canonista più importante dopo Graziano.
L’affermazione della autonomia dei due poteri, il civile e l’ecclesiastico, era
al centro della riflessione del maestro che proveniva da una città come
Pisa, decisamente ghibellina. Solo in casi straordinari il pontefice poteva,
a suo parere, intervenire negli affari politici dell’impero: la attenzione alla
individuazione di questi casi sarà uno dei motivi principali dei teorici della
Curia.
La teologia e lo studio del riscoperto diritto romano sono le due discipline
che contribuiscono a fare del diritto canonico un sapere assimilabile
agli altri saperi impartiti dai maestri dell’università per struttura e
metodologia. A differenza del diritto civile che tendeva, anche se non in
senso assoluto, a divenire un sistema chiuso modellato sul diritto romano,
— 22 —