Page 103 - Federico II - Genio dei tempi
P. 103
Molti anni dopo nel Castel del Monte Carlo d’Angiò imprigionò i figli
dello stesso Manfredi. E probabilmente non fu un caso.
LA LEGGE E IL SOVRANO
Quella di Federico II, di Innocenzo III, di Filippo Augusto e dei comuni
è una età «dominata da una dimensione rinnovata del diritto» (Quaglioni
1995) e non solo: lo studio delle leggi e l’analisi del linguaggio giuridico, la
costruzione di una terminologia scientifica concorrono a formare uno dei
modelli teorici prevalenti nel campo sempre più allargato e complesso
dei saperi del tempo, Uutrutnque ius più che una teoria bipolare tipica
del clima di contesa e opposizione, allude piuttosto a una concordanza di
elementi geneticamenti diversi e tuttavia ritrovabili nello stesso codice di
Giustiniano, nelle fonti vive e molteplici del diritto contemporaneo e anche
nelle norme emananti dai due sommi poteri, il sacerdotium e Yimperium.
Questa è l’età - ricordiamolo - dei «maestri della glossa», che in massima
parte si erano formati a Bologna: molti di loro guardano al Corpus delle
leggi di Giustiniano come a un documento perenne, recuperato dopo oltre
cinque secoli, dal quale si promettevano di far scaturire la nuova scienza
giuridica. Sono Azzone, Accursio, Odofredo, ma anche i meridionali Carlo
di Tocco, Roffredo Beneventano e Benedetto d’Isernia. Non solo dunque
maestri bolognesi, d’origine o di scuola: del resto l’Italia era disseminata
di centri di studio del diritto, a Modena, a Cremona, a Vicenza, ad Arezzo,
a Padova, a Vercelli e a Roma, ad esempio. E, naturalmente, c’erano i
maestri illustri dell’università di Federico II a Napoli.
Le ricerche hanno messo in luce l’esistenza di due filoni di pensiero
all’interno delle scuole di diritto fiorenti proprio fra l’ultimo decennio del
secolo XII e i primi vent’anni del XIII: alcuni maestri giudicavano che
il loro compito dovesse essere concentrato sullo sforzo di intendere il
senso totale del Corpus, ricostruendone l’architettura anche attraverso lo
strumento della logica, disciplina disciplinarum, in un interplay fertile per
entrambi i saperi. L’altra corrente della dottrina giuridica era attenta anche
al diritto feudale, che faceva parte della vita collettiva con un peso oramai
difficile da ignorare e presentava le quaestiones de facto emergentes, i
quesiti nati da situazioni di fatto (Bellomo 1993).
Un punto, tuttavia, non è mai messo in discussione nei dibattiti, nelle
controversie e anche nelle più concrete e dure opposizioni: il principio
— 97 —