Page 58 - Nietzsche - Genealogia della morale
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delitti contro la legge, come una ribellione contro la stessa suprema autorità, essa distrae il

      sentimento  dei  suoi  soggetti  dal  danno  prossimo,  provocato  da  tali  reati  e  ottiene,  a  lungo
      andare, il contrario di ciò che vuole ogni vendetta, la quale guarda solo al punto di vista del
      danneggiato  e  solo  quello  ritiene  valido  –:  d’ora  in  poi  l’occhio  viene  esercitato  a  una
      valutazione  sempre  più  impersonale  dell’azione,  anche  l’occhio  dello  stesso  danneggiato
      (anche se per ultimo, come abbiamo notato prima). – In conformità a ciò, solo a partire dalla
      istituzione della legge esiste «diritto» e «torto» (e non, come vuole Dühring, a partire dall’atto
      lesivo). Non ha assolutamente senso parlare di diritto e di torto in sé; in sé offendere, fare

      violenza, sfruttare, annullare non può essere niente di «contrario al diritto», in quanto la vita è
      essenzialmente, cioè nelle sue funzioni di fondo, qualcosa che offende, violenta e sfrutta e non
      può  nemmeno  essere  pensata  priva  di  questo  carattere.  E  dobbiamo  confessarci  anche
      qualcosa  di  più  grave:  cioè  che,  dal  più  elevato  punto  di  vista  biologico,  stati  di  diritto
      possono essere sempre solo stati eccezionali, come restrizioni parziali della vera e propria
      volontà  di  vita  che  aspira  alla  potenza,  e  sottomettendosi  come  mezzi  particolari  al  fine

      complessivo di questa volontà: cioè come mezzi per creare unità di potenza più grandi.  Un
      ordinamento  giuridico  pensato  come  sovrano  e  generale,  non  come  mezzo  nella  lotta  tra
      complessi  di  potenza,  ma  come  mezzo  contro  ogni  lotta  in  genere,  pressappoco  secondo  il
      modulo  comunista  di  Dühring,  per  cui  ogni  volontà  deve  considerare  simile  ogni  volontà,
      sarebbe un principio ostile alla vita, una realtà che distrugge e dissolve l’uomo, un attentato al
      futuro dell’uomo, un segno di stanchezza, un cammino tortuoso verso il nulla. –


         12.
         Ancora un accenno all’origine e allo scopo della pena – due problemi che sono divergenti e
      tali dovrebbero essere considerati: purtroppo, di solito, essi vengono fatti confluire in un solo.
      Come  si  sono  comportati,  in  questo  caso,  sino  ad  oggi  i  nostri  genealogisti  della  morale?
      Ingenuamente,  come  hanno  sempre  fatto  –:  scoprono  un  «fine»  qualsiasi  nella  pena,  per

      esempio la vendetta o l’intimidazione, e candidamente quindi pongono questo fine all’origine,
      come causa fiendi della pena e – il gioco è fatto. Ma il «fine nel diritto» è l’ultimo motivo cui
      ricorrere per una storia della formazione del diritto: anzi non esiste, per ogni tipo di storia,
      alcun principio più importante di quello, conquistato con tanta fatica e che inoltre proprio così
      doveva essere conquistato – secondo cui le cause della nascita di una cosa e la sua finale
      utilità, come anche la sua reale utilizzazione e il suo inserimento in un sistema di fini, sono
      toto coelo separati l’una dall’altra; che qualche cosa che esiste, in qualche modo realizzatasi,
      torna  sempre  ad  essere  interpretata  in  vista  di  nuove  intenzioni,  da  una  potenza  ad  essa

      superiore, viene sequestrata di nuovo, ristrutturata e riadattata per nuove utilità: che tutto ciò
      che  accade  nel  mondo  organico  è  un  sopraffare,  un  dominare  e  che  d’altra  parte,  tutto  il
      sopraffare e il dominare è un nuovo interpretare, un sistemare, in cui, di necessità, il «senso» e
      lo «scopo» validi sino a quel momento, devono appannarsi o spegnersi completamente. Anche
      se si fosse compresa l’utilità di un qualsiasi organo psicologico (o anche di una istituzione

      giuridica,  di  un  costume  sociale,  di  un  uso  politico,  di  una  forma  nelle  arti  o  nel  culto
      religioso), non si sarebbe certo ancora capito nulla in ordine alla sua origine: per quanto ciò
      possa suonare scomodo e sgradevole a orecchie più vecchie – poiché da sempre si è creduto
      di cogliere nello scopo dimostrabile, nell’utilità di una cosa, di una forma, di un’istituzione,
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