Page 69 - Io vi accuso
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diversa da quella del «peggioramento del rating».
Eppure, dopo otto anni di recessione, i criteri di valutazione sono gli
stessi di quelli utilizzati prima della crisi. Sono rimasti invariati perché solo
così gli istituti giustificano la chiusura del credito e tentano di
salvaguardare i loro bilanci facendo meno accantonamenti. Quali sono
questi criteri? La situazione debitoria e la consultazione della Centrale
rischi; l’andamento del rapporto cliente-banca; l’analisi strategico-
qualitativa dell’impresa e del settore in cui essa opera; la presenza di
particolari eventi pregiudizievoli a carico dell’azienda (fallimenti, protesti,
segnalazioni in Centrale di allarme interbancaria, iscrizione di ipoteche
legali, decreti ingiuntivi) che possono fortemente influenzare e limitare la
capacità creditizia e gestionale della stessa. Infine, ultimo criterio di
valutazione, il bilancio aziendale.
Vi sembra verosimile che in questo clima di profonda e perdurante
depressione le piccole imprese abbiano potuto onorare tutti i loro impegni
con regolarità e precisione? È mai possibile che questo sistema di rating
non tenga conto del fatto che la crisi ha determinato per molte aziende la
forte riduzione dei fatturati, l’aumento delle perdite sui crediti concessi, un
maggior utilizzo delle linee di credito?
Quel rating che prima del 2008 doveva servire a fare selezione (e non è
stata fatta perché si doveva produrre un Roe a doppia cifra) ha finito per
essere utilizzato come strumento per «aggiustare» i bilanci delle banche.
Non certo per salvaguardare la piccola impresa. Detto ciò, non siamo di
fronte a un caso di associazione a delinquere previsto dall’articolo 416 del
codice penale? Leggiamo i tratti caratteristici del reato: l’esistenza di un
vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la
commissione dei singoli reati specifici che attuano il programma
dell’associazione; l’esistenza di un programma di delinquenza volto alla
commissione di una pluralità indeterminata di delitti; l’esistenza di una
«organizzazione» anche minima di cui deve essere dotata l’associazione per
realizzare il fine da raggiungere. Ai giudici l’ardua sentenza.