Page 69 - Io vi accuso
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diversa da quella del «peggioramento del rating».

              Eppure,  dopo  otto  anni  di  recessione,  i  criteri  di  valutazione  sono  gli
          stessi di quelli utilizzati prima della crisi. Sono rimasti invariati perché solo
          così  gli  istituti  giustificano  la  chiusura  del  credito  e  tentano  di

          salvaguardare  i  loro  bilanci  facendo  meno  accantonamenti.  Quali  sono
          questi  criteri?  La  situazione  debitoria  e  la  consultazione  della  Centrale
          rischi;  l’andamento  del  rapporto  cliente-banca;  l’analisi  strategico-
          qualitativa  dell’impresa  e  del  settore  in  cui  essa  opera;  la  presenza  di
          particolari eventi pregiudizievoli a carico dell’azienda (fallimenti, protesti,

          segnalazioni  in  Centrale  di  allarme  interbancaria,  iscrizione  di  ipoteche
          legali, decreti ingiuntivi) che possono fortemente influenzare e limitare la
          capacità  creditizia  e  gestionale  della  stessa.  Infine,  ultimo  criterio  di

          valutazione, il bilancio aziendale.
              Vi  sembra  verosimile  che  in  questo  clima  di  profonda  e  perdurante
          depressione le piccole imprese abbiano potuto onorare tutti i loro impegni
          con  regolarità  e  precisione?  È  mai  possibile  che  questo  sistema  di rating
          non tenga conto del fatto che la crisi ha determinato per molte aziende la

          forte riduzione dei fatturati, l’aumento delle perdite sui crediti concessi, un
          maggior utilizzo delle linee di credito?
              Quel rating che prima del 2008 doveva servire a fare selezione (e non è

          stata fatta perché si doveva produrre un Roe a doppia cifra) ha finito per
          essere utilizzato come strumento per «aggiustare» i bilanci delle banche.
          Non  certo  per  salvaguardare  la  piccola  impresa.  Detto  ciò,  non  siamo  di
          fronte a un caso di associazione a delinquere previsto dall’articolo 416 del
          codice  penale?  Leggiamo  i  tratti  caratteristici  del  reato:  l’esistenza  di  un

          vincolo  associativo  destinato  a  perdurare  nel  tempo  anche  dopo  la
          commissione  dei  singoli  reati  specifici  che  attuano  il  programma
          dell’associazione;  l’esistenza  di  un  programma  di  delinquenza  volto  alla

          commissione  di  una  pluralità  indeterminata  di  delitti;  l’esistenza  di  una
          «organizzazione» anche minima di cui deve essere dotata l’associazione per
          realizzare il fine da raggiungere. Ai giudici l’ardua sentenza.
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