Page 65 - Io vi accuso
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più volte questa pesante ipotesi» mi racconta Emanuele, piccolo
imprenditore che seguo per la ristrutturazione del debito. Come ho detto a
lui la prima volta che ci siamo incontrati, è inutile sorprendersi: la
menzogna e la minaccia sono alla base del fare banca. Lo stato di
insolvenza è cosa ben diversa da una situazione di momentanea crisi di
liquidità che, comunque, va dimostrata con competenza e professionalità
attraverso l’analisi dei bilanci, la gestione della dinamica incassi-
pagamenti, la verifica dell’esistenza di ripetute e sostanziali pregiudizievoli.
Non solo. Esistono anche altri casi in cui si configura l’errata segnalazione
a sofferenza in Centrale rischi: per esempio se arriva dopo diverso tempo
dalla costituzione in mora del debitore e la sua posizione sia
sostanzialmente immutata; se viene effettuata quando ci sono procedure
conciliative in corso promosse dal cliente; se il correntista, dopo la
costituzione in mora operata dall’istituto di credito, abbia nel frattempo
ottenuto un finanziamento da parte di un’altra banca prima che la
segnalazione alla Centrale rischi sia avvenuta.
Come porre rimedio a un’eventuale segnalazione errata? Attraverso il
ricorso alla tutela d’urgenza al tribunale (ex. articolo 700 del codice di
procedura civile): in pratica, l’imprenditore leso potrà agire con un
procedimento cautelare, di tipo sommario, ma certamente più rapido
rispetto alla causa ordinaria.
I delitti commessi dalle banche non si «limitano» alla minaccia e alla
menzogna: sono numerosi, più gravi e spesso non sanzionati. Finché non si
mette mano al codice in modo da invertire questa tendenza, il loro
strapotere non si attenuerà mai.