Page 723 - Dizionario di Filosofia
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Bibliogr.: F. Alessio, Studi e ricerche su Roberto di Lincoln (Grossatèsta) e Storia
e teoria nel pensiero scientifico di Roberto Grossatèsta, « Rivista critica di storia
della filosofia », 1951; A. C. Crombie, Robert Grosseteste and the origin of
experimental science, Oxford 1953.
ROMAGNOSI (Gian Domenico), giurista e pensatore italiano (Salsomaggiore 1761 -
Milano 1835). Allievo dei gesuiti di Piacenza nel collegio Alberoni, si laureò a
Parma in giurisprudenza nel 1786; fece il notaio a Piacenza e il pretore a Trento, e
venne poi nominato consigliere aulico d’onore. Aderì alla massoneria e diresse un
club giacobino; nel 1796 sotto i Francesi pubblicò un memoriale in cui sosteneva la
riforma del sistema carcerario e della pubblica istruzione; ciò gli valse, tornati gli
Austriaci, nel 1799, l’incarceramento a Innsbruck sotto l’accusa di alto tradimento.
Successivamente, liberato sotto i Francesi, divenne nel 1802 professore
all’università di Parma, e nel 1807 all’università di Pavia e consultore del ministro
di giustizia del regno; fu il fondatore della Scuola speciale politico-legale di Milano,
dove insegnò fino al 1817 « alta legislazione nei suoi rapporti con la pubblica
amministrazione ». Nel 1815 pubblicò, anonimo, a Lugano, Della costituzione di
una monarchia nazionale rappresentativa, schema di una costituzione da lui
concepita, che gli procurò (nel 1817) la perdita della cattedra milanese, per cui
dovette da allora insegnare privatamente (suoi discepoli; Cattaneo, G. Ferrari, C.
Cantù). Collaboratore del Conciliatore, in seguito a indiscrezioni del Pellico venne
arrestato sotto l’accusa di non aver denunciato i cospiratori del 1821, e inviato a
Venezia; assolto per insufficienza di prove, si vide proibito anche l’insegnamento
privato. Infermo fin dal 1812, costretto alla povertà, trascorse gli ultimi anni della
sua vita dando consultazioni legali e attendendo agli studi, sempre fedele alle
proprie idee liberali. Eclettico, il Romagnosi fu giurista, storico, filosofo, politico,
economista e cultore di scienze statistiche. Nell’ambito del diritto, spaziò dal diritto
penale e processuale al diritto costituzionale, amministrativo, sullo sfondo delle
scienze sociali, della filosofia del diritto e dell’Illuminismo; tutto ciò nel quadro di
un giusnaturalismo articolato sulla diversità dei luoghi (Assunto primo della scienza
del diritto naturale, 1820), che conciliava il principio di libertà con quello di
ordine sociale. Propugnò una scienza della civiltà di tutti i popoli, 1’« etnicarchia »,
basata sul principio della sovranità nazionale. Per la sua Genesi del diritto penale
(1791) è considerato uno dei fondatori del diritto penale moderno. Con La scienza
delle Costituzioni, scritta nel 1815 e pubblicata postuma (1848), indicò nella
monarchia temperata la forma armonizzante il potere del governo con i diritti dei
cittadini; in Dell’indole e dei fattori dell’incivilimento (1832) tratteggiò
l’evoluzione della civiltà dei popoli come processo comprendente morale, politica,
economia e diritto. Fu fautore di una filosofia civile (sintesi di economia, diritto e
politica) — sostenuta in Giurisprudenza teorica ossia Istituzione di civile filosofia,
uscita postuma nel 1839 —, scienza intermediaria tra la pura filosofia razionale
analizzante l’uomo interiore e la scienza della legislazione. Altre opere:
Introduzione allo studio del diritto pubblico universale (1805), Dell’insegnamento
primitivo delle matematiche (1822), Che cos’è la mente sana? (1827), Questioni