Page 99 - Storia dell'inquisizione spagnola
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titolari (di questa condizione) secondo il diritto, il costume e
i rescritti di Sua Maestà.
«Vi diamo licenza e facoltà di portare armi offensive e
difensive, di giorno o di notte, pubblicamente o
segretamente.
«In virtù della santissima obbedienza e sotto pena di
scomunica e di cento ducati per le spese straordinarie del
Santo Uffizio chiediamo ai tribunali ecclesiastici e civili del
nostro distretto e agli alguaciles che non vi sequestrino né vi
tolgano le armi suddette e che non violino i privilegi e le
esenzioni di cui devono godere i famigli, che non vi
molestino e non vi ostacolino in alcun modo.
«In virtù di ciò vi ordiniamo di consegnare questa
credenziale da noi sottoscritta a uno dei segretari del Santo
Uffizio e di farvi iscrivere nel registro e matricola in cui sono
registrati i famigli di questo Santo Uffizio.
«Fatto il 6 aprile 1581 dal licenziato Molina de Mediano
per ordine dei signori inquisitori».
Notiamo che l’atto afferma per ben due volte e con molta
decisione l’immunità dei famigli nei confronti della giustizia
ordinaria e che autorizza a portare permanentemente armi
«offensive e difensive». Non ci può dunque stupire che in
un’Andalusia dove si preparavano tempi di violenza
aristocratica, tali privilegi fossero ricercati. Così troviamo
molti caballeros tra i famigli: a Cordova o Siviglia come in
località più piccole quali Ubeda, Baeza, Andujar, Iznatoraf...
e la giurisdizione inquisitoriale rivela una stupefacente
indulgenza verso questi caballeros, che sono anche famigli,
quando essi sono protagonisti o complici di sanguinosi
delitti.
Divenuta sorgente di privilegi ben più che impegno di
servizio com’era stata all’inizio della storia del Santo Uffizio,
la famigliatura non poteva sfuggire al pericolo della venalità.
Le ispezioni del tribunale mostrano che più d’una volta
alcuni inquisitori hanno trafficato le famigliature, sia
vendendole, sia accettando doni dai pretendenti: