Page 121 - Storia dell'inquisizione spagnola
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distribuito largamente a Roma dai conversos. Fu necessaria
la morte di Leone X nel dicembre 1521 e l’avvento al trono di
Pietro del cardinale Adriano di Utrecht, intenzionato a
conservare al tribunale la sua formidabile potenza, e la
pressione della monarchia spagnola, perché questi brevi
fossero infine revocati e perché trionfasse la temibile
procedura del segreto.
È pur vero che ogni procedura aspira alla segretezza.
Citiamo ancora Michel Foucault: «In Francia, come nella
maggior parte dei paesi europei - con la notevole eccezione
dell’Inghilterra - tutta la procedura criminale, fino alla
sentenza, restava segreta: vale a dire, impenetrabile, non
solo al pubblico ma allo stesso accusato. Essa si svolgeva
senza di lui, per lo meno senza che egli potesse conoscere
l’accusa, le imputazioni, le prove» . L’editto del 1498,
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contemporaneo all’organizzazione della procedura
inquisitoriale in Spagna, e non può essere un caso, vuole
un’istruttoria il più possibile segreta.
E l’ordinanza del 1670 non permette all’incriminato di
conoscere gli atti del processo, l’identità dei testimoni e il
contenuto delle loro deposizioni. Così la procedura del
segreto, che l’Inquisizione spagnola porterà alla perfezione,
si conferma una tendenza dell’epoca che noi identificheremo
volentieri con lo sviluppo dello stato moderno, la sua volontà
di potenza e di controllo dei sudditi, soprattutto se si osserva
con quale perseveranza gli uomini che impersonavano lo
Stato in Spagna — Ferdinando d’Aragona, poi Cisneros , e lo
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stesso Carlo V — si sono adoperati per conservarla.
Non è tuttavia meno vero che la viva opposizione sollevata
in Spagna da questa procedura giudiziaria dimostra il suo
carattere insolito, la sua novità. Essa è proprio una
violazione di ciò che il popolo chiamava le sue libertà.
È comunque certo che è utile al Santo Uffizio, facilita il suo
compito. Non c’è che da leggere le Instrucciones sivigliane
del 1484 o quelle madrilene del 1561, o meglio ancora
Eymerich e Peña. Essi moltiplicano le avvertenze contro la
divulgazione del nome dei testimoni. Così Eymerich: