Page 320 - Il mercante d'arte di Hitler
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l’appartenenza           al     partito       o      allo      sfruttamento          del

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                nazionalsocialismo come tale» .
                   Meisenbach  ignora  in  modo  programmatico  il  fatto  che
                quell’abbondanza di oggetti artistici e antiquariato sul mercato

                tedesco sia stata condizionata dall’emigrazione di collezionisti e

                mercanti  d’arte  ebrei  ovvero  dall’arianizzazione  delle  loro

                attività o collezioni, attraverso l’esproprio, l’alienazione forzata

                o la vendita della merce ben al disotto del suo valore reale. I
                collezionisti  ebrei,  pronti  a  partire  all’estero,  hanno  ceduto  i

                propri tesori per necessità, per poter pagare la tassa di fuga dal

                Reich,  innalzata  in  modo  drastico  dai  nazisti,  e  l’imposta  sul

                patrimonio  ebraico  prevista  a  partire  da  novembre  del  1938,

                dove  non  di  rado  le  varie  trattenute  e  tasse  prescritte
                ammontavano anche all’ottanta per cento del loro capitale.

                   Dall’arianizzazione delle attività degli ebrei i mercanti d’arte

                rimasti trassero dunque grande profitto, poiché a contendersi gli

                affari sul florido mercato a quel punto erano rimasti solo pochi

                concorrenti.  La  posizione  di  Meisenbach,  cieca  di  fronte  a
                queste  circostanze  straordinarie,  si  ritrova  non  solo  nei

                principali attori, negozianti e banditori di allora; essa si riflette

                anche  nelle  dichiarazioni  dei  collezionisti  e  dei  direttori  di

                museo  che  riferiscono  su  Hildebrand  Gurlitt  in  sua  difesa.

                Durante  i  processi  di  denazificazione  gli  attestati  di  buona

                condotta sono parte fondamentale per arrivare a giudizio, poiché
                rispetto  ai  procedimenti  comuni  nei  tribunali  speciali  l’onere

                della  prova  è  invertito:  non  è  la  corte  a  dover  provare  la

                colpevolezza  dell’imputato,  ma  quest’ultimo  a  togliere

                legittimità  a  ogni  sospetto.  Le  prove  consistono  quasi

                unicamente in testimonianze che, a causa delle difficoltà negli

                spostamenti,  vengono  spesso  rese  in  forma  scritta.  Come




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