Page 42 - Prodotto interno mafia
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contenitore. Ma dieci norme non sono e non possono essere un

               codice. Sarebbe stato piú corretto presentarlo come un «codice
               delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia»,

               o piuttosto redigere un «testo unico» utile per la consultazione di
               una raccolta di tutte le leggi antimafia, inserendovi, per esempio,

               riferimenti al 41-bis, alla criminalità organizzata transnazionale,
               alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla rescissione dei contratti
               pubblici  di  appalto  in  caso  di  omessa  denuncia  del  pizzo,  allo

               scioglimento dei consigli comunali, alle norme sugli agenti sotto
               copertura, sui ritardati arresti e sequestri, alle leggi antiracket e

               antiusura e in favore delle vittime di mafia e cosí via…
                   La  soluzione  adottata  di  riprodurre  nel  Codice  antimafia

               soltanto tre reati tipici dell’organizzazione mafiosa (associazione
               mafiosa, voto di scambio e assistenza agli associati) e non tutti

               quei  reati  di  competenza  delle  direzioni  distrettuali  antimafia
               indicati nell’articolo 51, comma 3-bis (tra gli altri: il traffico di
               stupefacenti, il contrabbando, l’associazione finalizzata alla tratta

               di esseri umani, l’associazione finalizzata alla contraffazione di
               merci,  il  reato  ambientale  organizzato),  non  contribuisce

               certamente  a  razionalizzare  l’impianto  legislativo.  Peraltro,  la
               decisione di non riproporre all’interno del codice il sequestro e la
               confisca allargata connessa al procedimento penale, ma soltanto

               alcune  delle  attività  investigative  (controlli,  ispezioni,
               perquisizioni  e  intercettazioni  preventive,  queste  ultime  non

               utilizzabili come elementi di prova nel processo) comporterebbe
               notevoli problemi interpretativi.

                   Il  governo  non  ha  abrogato  –  nei  codici  di  riferimento  –  le
               stesse  previsioni  normative  contenute  nel  Codice  antimafia.  In

               questo  modo  si  finisce  con  l’avere  una  «stratificazione»
               normativa in materia. Facciamo un esempio: per la contestazione
               dell’associazione mafiosa si farà ricorso all’articolo 416-bis del

               codice penale o all’articolo 1 del Codice antimafia? O a tutti e
               due? Come vede, siamo davanti a una situazione di duplicazioni

               di  norme  che  non  soddisfa  neanche  gli  obiettivi  minimi  della
               legge-delega  sulla  semplificazione  e  armonizzazione  della





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