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      10      La lotta per le investiture



      A partire dalla costituzione dell’Impero carolingio era stato attribuito al potere
      di re e imperatori un valore sacrale che ne aveva fatto i difensori della Chiesa.
      D’altra parte le istituzioni ecclesiastiche (diocesi e monasteri soprattutto)
      costituivano formidabili centri di potere politico, militare ed economico.
      Inoltre, nell’XI sec. i vescovi esercitavano in molti casi i poteri locali (i cosiddetti
      vescovi-conti), a volte per esplicita delega dell’imperatore (tradizione
      inaugurata dalla casa di Sassonia in Germania). Tale situazione faceva
      sembrare del tutto naturale l’intervento dell’imperatore nel conferimento
      delle cariche episcopali. La lotta per le investiture fu appunto la lotta
      del Papato contro le autorità secolari circa questo diritto. A metà dell’XI sec.
      l’opera di importanti riformatori religiosi provocò un cambiamento profondo
      della mentalità religiosa che influì anche sull’assetto istituzionale della Chiesa.
      II Papato cercò di sottrarre alle autorità secolari il controllo degli episcopati
      vietando loro il conferimento delle investiture vescovili. La lotta raggiunse
      l’apice con Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV e si concluse con il
      Concordato di Worms (1122), che stabilì la rinuncia da parte dell’imperatore
      a investire i vescovi e, limitatamente alla Germania, il suo diritto a investire
      dei poteri civili il prelato prima della sua consacrazione a vescovo.

      Gli imperatori sassoni e i vescovi-conti
      Nel 919 era salito al trono di Germania, eletto dai grandi feu-  In Germania i grandi
      datari, Enrico l’Uccellatore, duca di Sassonia, che non aveva  feudatari eleggono
      alcun legame di parentela con la dinastia carolingia. I più gran-  il sovrano
      di feudi tedeschi, i ducati di Sassonia, Franconia, Baviera, Lo-
      rena e Svevia, assunsero da allora un’importanza sempre mag-
      giore. Durante il regno del figlio Ottone, eletto dai duchi te-
      deschi (936), si ruppe l’intesa con i grandi feudatari, per cui il
      sovrano ricercò sempre più apertamente l’appoggio della Chie-
      sa. Vescovi, arcivescovi e abati ottennero dei feudi e il ricono-  Ottone I conferisce
      scimento legale dei poteri di giurisdizione su di essi (per que-  agli ecclesiastici
      sto duplice potere, temporale ed ecclesiastico, furono detti ve-  benefici feudali e
      scovi-conti). Nel 962 Ottone I si fece incoronare imperatore a  poteri giurisdizionali
      Roma (dopo essersi fatto incoronare re d’Italia e avere sposa-
      to la vedova del precedente re carolingio Lotario II). Per sot-  Ottone I stabilisce
      trarre l’elezione del papa all’arbitrio dell’aristocrazia romana,  che l’elezione
      con il Privilegium Othonis stabilì che l’elezione pontificia do-  pontificia debba
      vesse avvenire col consenso dell’imperatore e alla presenza di  avvenire
      un suo rappresentante. Unendo la corona di Germania a quel-  col consenso
      la imperiale, aggiunse al Sacro Romano Impero la denomina-  dell’imperatore
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