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10 La lotta per le investiture
A partire dalla costituzione dell’Impero carolingio era stato attribuito al potere
di re e imperatori un valore sacrale che ne aveva fatto i difensori della Chiesa.
D’altra parte le istituzioni ecclesiastiche (diocesi e monasteri soprattutto)
costituivano formidabili centri di potere politico, militare ed economico.
Inoltre, nell’XI sec. i vescovi esercitavano in molti casi i poteri locali (i cosiddetti
vescovi-conti), a volte per esplicita delega dell’imperatore (tradizione
inaugurata dalla casa di Sassonia in Germania). Tale situazione faceva
sembrare del tutto naturale l’intervento dell’imperatore nel conferimento
delle cariche episcopali. La lotta per le investiture fu appunto la lotta
del Papato contro le autorità secolari circa questo diritto. A metà dell’XI sec.
l’opera di importanti riformatori religiosi provocò un cambiamento profondo
della mentalità religiosa che influì anche sull’assetto istituzionale della Chiesa.
II Papato cercò di sottrarre alle autorità secolari il controllo degli episcopati
vietando loro il conferimento delle investiture vescovili. La lotta raggiunse
l’apice con Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV e si concluse con il
Concordato di Worms (1122), che stabilì la rinuncia da parte dell’imperatore
a investire i vescovi e, limitatamente alla Germania, il suo diritto a investire
dei poteri civili il prelato prima della sua consacrazione a vescovo.
Gli imperatori sassoni e i vescovi-conti
Nel 919 era salito al trono di Germania, eletto dai grandi feu- In Germania i grandi
datari, Enrico l’Uccellatore, duca di Sassonia, che non aveva feudatari eleggono
alcun legame di parentela con la dinastia carolingia. I più gran- il sovrano
di feudi tedeschi, i ducati di Sassonia, Franconia, Baviera, Lo-
rena e Svevia, assunsero da allora un’importanza sempre mag-
giore. Durante il regno del figlio Ottone, eletto dai duchi te-
deschi (936), si ruppe l’intesa con i grandi feudatari, per cui il
sovrano ricercò sempre più apertamente l’appoggio della Chie-
sa. Vescovi, arcivescovi e abati ottennero dei feudi e il ricono- Ottone I conferisce
scimento legale dei poteri di giurisdizione su di essi (per que- agli ecclesiastici
sto duplice potere, temporale ed ecclesiastico, furono detti ve- benefici feudali e
scovi-conti). Nel 962 Ottone I si fece incoronare imperatore a poteri giurisdizionali
Roma (dopo essersi fatto incoronare re d’Italia e avere sposa-
to la vedova del precedente re carolingio Lotario II). Per sot- Ottone I stabilisce
trarre l’elezione del papa all’arbitrio dell’aristocrazia romana, che l’elezione
con il Privilegium Othonis stabilì che l’elezione pontificia do- pontificia debba
vesse avvenire col consenso dell’imperatore e alla presenza di avvenire
un suo rappresentante. Unendo la corona di Germania a quel- col consenso
la imperiale, aggiunse al Sacro Romano Impero la denomina- dell’imperatore
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