Page 310 - Storia dell'inquisizione spagnola
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del resto abbiamo degli indizi: spiegazioni delle decisioni del

               Concilio,  predicazioni,  consigli  dati  al  confessionale  o
               all’orecchio.  Sarebbe  interessante  sviluppare  tutto  questo.
               Se  non  altro,  attraverso  gli  esempi  che  abbiamo  citato,
               abbiamo potuto renderci conto dei risultati di uno sforzo che,
               incontestabilmente, ha dato i suoi frutti.
                  Dal 1573, la Suprema può invitare i tribunali a moderare il
               loro  zelo:  non  si  arresteranno  più  i  bigami  se  non  nel  caso

               che il primo matrimonio sia formalmente provato. Il numero
               degli  accusati  diminuisce,  il  delitto  diventa  di  secondaria
               importanza  e  diventa  sempre  meno  necessario  affidarne  la
               repressione al Santo Uffizio. Tanto più che l’amministrazione
               della  giustizia  tende  a  laicizzarsi.  Infatti,  nel  Settecento  il
               monopolio dell’Inquisizione è battuto da quello stesso Stato

               che  gli  aveva  permesso  di  imporsi.  Negli  anni  intorno  al
               1750,  si  moltiplicano  le  restrizioni:  l’Inquisizione  non
               sottragga  ai  tribunali  civili  quelle  cause  che  questi  ultimi
               hanno  già  cominciato  a  discutere;  l’Inquisizione  si  limiti
               strettamente  ai  casi  di  eresia.  L’avvento  di  Carlo  III
               irrigidisce  le  posizioni  e  si  giunge,  per  soddisfare  tutti,  a
               dividere  in  tre  il  delitto  di  bigamia:  il  danno  causato  al

               coniuge infamato e ai figli, giudicato dal tribunale civile; la
               validità  del  matrimonio,  da  quello  ecclesiastico;  l’eventuale
               eresia dal Santo Uffizio. Sistema evidentemente inattuabile.
               In  pratica,  la  giurisdizione  inquisitoriale  appare  fortemente
               minacciata  verso  il  1770-1780.  E  benché  sembri  rafforzarsi
               verso  la  fine  del  secolo,  l’autorità  del  tribunale  non  è  più

               quella di una volta .
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                                      La semplice fornicazione


                  La semplice fornicazione viene definita «un accoppiamento
               carnale fuori del matrimonio fra due persone libere da ogni
               legame,  col  consenso  reciproco».  Si  contrappone  alla
               fornicazione  qualificata,  incesto,  adulterio,  stupro,  ratto,
               violenza,  fornicazione  sacrilega  e  relazioni  omosessuali.  Il
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