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Le modifiche al Testo unico bancario



          Precedentemente alla proposta di legge dei 5 Stelle, la Banca d’Italia – nel
          settembre 2012, tardi rispetto alla media europea – ha proposto l’obbligo

          per gli istituti di «definire procedure di allerta interna, volte a permettere la
          segnalazione da parte dei dipendenti». Poi, nel maggio 2015, il governo ha
          finalmente apportato una vera e propria modifica al Testo unico bancario
          (Tub)  introducendo  gli  articoli  52  bis  e  52  ter.  «Quando  ho  fatto  il  mio

          primo esposto a Bankitalia, il 27 gennaio 2009 – riprende Enrico – l’allora
          direttrice  della  sede  di  Parma  mi  confermò  sconsolata  che  non  esisteva
          alcuna modulistica per presentare la denuncia di un dipendente bancario
          che  desiderasse  segnalare  gli  illeciti  del  proprio  istituto.  Gli  unici  che

          potevano  farlo  erano  i  clienti,  i  correntisti.»  E  ancora:  «Il  documento
          introdotto  nel  2012  da  Palazzo  Koch  contiene  il  primo  vero  schema  di
          riferimento  per  le  banche  in  materia  di  controlli  interni.  Nel  libro Le
          misure anticorruzione  gli  autori  Gabriele  Casartelli  e  Antonio  Papi  Rossi

          affermano  che  tale  documento  appare  riconducibile  proprio  alle  mie
          vicende».
              Ma  la  vera  svolta  in  senso  positivo  avviene,  come  accennato,  con  la
          modifica al Testo unico bancario. D’ora in poi gli istituti dovranno adottare

          procedure specifiche per consentire la segnalazione al proprio interno, da
          parte  del  personale,  di  atti  o  fatti  che  possano  costituire  una  violazione
          delle  norme  disciplinanti  l’attività  del  credito.  Tali  procedure  dovranno
          garantire  la  riservatezza  dei  dati  personali  di  chi  segnala  e  del  presunto

          responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le
          indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti
          oggetto della segnalazione. «Questo permetterà di tutelare adeguatamente
          il soggetto che denuncia da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque

          sleali.  Il whistleblower, infatti, è quasi sempre vessato dai superiori o dai
          colleghi di lavoro denunciati e spesso viene mobbizzato e poi licenziato con
          motivazioni  che  apparentemente  non  hanno  alcuna  relazione  con  quanto
          successo.  Per  la  specifica  segnalazione  si  dovrà  aprire  un  canale

          indipendente  e  autonomo  e  l’atto  non  costituirà  di  per  sé  una  violazione
          degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro» commenta Ceci. E che iter
          avrà  la  denuncia?  «Banca  d’Italia  riceverà  dal  personale  dell’istituto  il
          fascicolo e potrà avvalersi delle informazioni contenute al suo interno per,

          eventualmente,  decidere  la  sanzione.  Sarà  possibile  quindi  limitare  nelle
          banche territoriali un fenomeno che ha causato tanto dolore in questi anni
          soprattutto ai piccoli e medi imprenditori. Sarà più complicato, infatti, per
          le  direzioni  generali  o  per  i  direttori  di  filiale,  approvare  affidamenti  a

          personaggi  sospetti,  legati  al  malaffare,  a  discapito  dei  tanti  onesti
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