Page 78 - Prodotto interno mafia
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breve». Lei cosa ne pensa?
Il processo breve non serve a diminuire il carico dei processi.
Vuol dire semplicemente non fare i processi ricorrendo alla
cosiddetta prescrizione anticipata. Se l’intenzione della politica
fosse davvero quella di diminuire la durata dei processi
basterebbe informatizzare l’accertamento giudiziale.
La parola magica per la produttività è informatizzazione. Vuol
dire ridurre i tempi del processo, abbattere i costi e i tentativi di
corruzione dei pubblici ufficiali.
L’articolo 415-bis del codice di procedura penale riguarda
l’avviso agli indagati e ai loro difensori della conclusione delle
indagini preliminari. Dal momento della notificazione
dell’avviso gli indagati hanno venti giorni di tempo per poter
visionare gli atti, produrre documenti e fare richieste istruttorie.
Ebbene, sono passati piú di dieci anni dall’entrata in vigore
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della norma e la notificazione dell’avviso è ancora affidata alle
mani e ai piedi dell’ufficiale giudiziario. È sufficiente che il
numero civico dell’indirizzo del destinatario sia sbagliato perché
l’avviso non venga notificato. In tal caso, se l’imputato è
detenuto, è serio il rischio che venga scarcerato.
Trovo assurdo che la polizia giudiziaria, anziché fare indagini,
si trasformi in «messo notificatorio»: centinaia di poliziotti
partono ogni giorno dalle procure di competenza e fanno il giro
di città e regioni in automobile per consegnare agli avvocati gli
avvisi di conclusione delle indagini. Proviamo a riflettere sui
costi economici e temporali di questa modalità e su quanto
sarebbe piú comodo, economico e sicuro consentire la notifica
online, attraverso una segreteria che dall’ufficio del procuratore
notifichi a cento avvocati via e-mail la fine delle indagini. In
questo modo si abbattono i tempi della consegna e anche i costi
dell’operazione perché l’operazione, a quel punto, rientrerebbe
tra le mansioni della segreteria.
Facciamo un altro esempio: l’avvocato presenta presso la
cancelleria del pubblico ministero l’istanza di scarcerazione.
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