Page 326 - Storia dell'inquisizione spagnola
P. 326

grave», e il capitolo XIX non lascia alcun dubbio sulla natura

               del  peccato  che  commettevano  tutti  gli  uomini  «giovani  e
               vecchi».  Non  giungono  fino  a  volere  «conoscere»  i  due
               angeli di Dio, inviati per castigarli e che si sono riparati nella
               casa di Lot, il solo uomo giusto della città? E il castigo è la
               morte, la pioggia di fuoco e di zolfo su Sodoma e Gomorra
               (Genesi, XIX,  24).  Il  diritto  penale  europeo  si  ricorderà  del
               fuoco.

                  D’altra  parte,  la  condanna  a  morte  è  ripresa  dal  Levitico
               (XX, 13):  «Se  un  uomo  giace  con  un  altro  uomo  come  con
               una  donna  i  due  avranno  commesso  cosa  abominevole  e
               saranno  condannati  a  morte:  il  loro  sangue  ricadrà  su  di
               essi».
                  Lo stesso Levitico (XX, 15 e 16) colpisce con la condanna a

               morte i colpevoli di bestialità: «L’uomo che si accoppia con
               una bestia sarà condannato a morte e si ucciderà la bestia. E
               se  una  donna  si  accosterà  ad  un  qualsiasi  animale  per
               accoppiarsi  con  esso,  ambedue  dovranno  essere  uccisi».  Il
               libro  dell’Esodo  (XXII,  19)  sentenzia  anch’esso:  «Chiunque
               abbia commercio con un animale sarà condannato a morte».
                  Il  Medioevo  spagnolo,  indubbiamente  condizionato  dal

               diritto consuetudinario germanico, puniva il colpevole con la
               mutilazione  del  membro.  Dava  così  una  consacrazione
               giuridica  alla  pratica  popolare,  alla  realtà  vissuta.  Per
               esempio, il VI Concilio di Toledo (nel 693) puniva i sodomiti
               con la  castrazione,  poi  col  bando,  ed  eventualmente  con  la
               radiazione (nel caso di ecclesiastici), ma risparmiava loro la

               vita. Il Fuero Real del secolo XIII, che raccoglie le leggi dei
               diversi fueros locali, infliggeva ai colpevoli di atti di sodomia
               e  di  bestialità  la  massima  punizione,  dando  alla  pena  una
               pubblicità atroce: il condannato veniva castrato di fronte al
               popolo  e  quindi  appeso  per  i  piedi  finché  la  morte  non
               sopravveniva.  Ma  le  Partidas  di  Alfonso  X  posero  fine  alla
               pratica popolare e, ispirandosi al diritto romano, stabilirono

               la  necessità  che  il  delitto  fosse  provato.  Mantenevano
               tuttavia la pena capitale. La VII partida, titolo 21, leggi I e II,
               stabiliva: «E se ciò è provato, deve morire per ciò tanto colui
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331