Page 23 - Storia dell'inquisizione spagnola
P. 23

caso  di  rifiuto  del  cattolicesimo  romano,  «eresia»  dunque

               anch’essa, senza alcun dubbio. La presenza di una categoria
               intitolata  «reati  contro  il  Santo  Uffizio»  non  stupirà  chi
               conosce un poco le istituzioni giudiziarie dell’Ancien Régime.
               Ogni giurisdizione perseguiva le offese fatte ai suoi membri,
               gli  insulti  loro  rivolti,  le  illazioni  sulla  sua  competenza.
               Abbiamo           quindi         tre      categorie          di     «eretici»          bene
               individualizzati e una categoria istituzionale. Tutto fin qui è

               molto conforme alle finalità istituzionali del tribunale.
                  Che dire degli altri quattro tipi di delitti? Sotto il termine
               «parole scandalose» noi raggruppiamo ciò che gli inquisitori
               chiamavano  così,  oppure  «parole  eretiche»,  o  «parole
               erronee»,  più  le  bestemmie  e  i  sacrilegi.  Questa  classe  è
               dunque un aggregato, poiché è difficile, in pratica, fare delle

               distinzioni  fra  tutti  questi  reati:  un  determinato  fascicolo
               sarà  classificato  indifferentemente  nell’uno  o  nell’altro  di
               questi  casi,  secondo  le  mutevoli  abitudini  dell’epoca  o
               l’umore  dei  segretari.  Inoltre  tutte  queste  cause  hanno  un
               punto  in  comune:  i  rei  hanno  molto  raramente  coscienza  e
               volontà  di  attaccare  la  fede.  Espressioni  infelici  di  un
               artigiano o di un contadino poco informato, battute di dubbio

               gusto  dopo  un  pranzo  copiosamente  annaffiato,  qualche
               parola detta contro un francescano che si vede troppo spesso
               questuare  nella  stessa  strada,  escono  quasi  sempre  dalla
               bocca. di Vecchi Cristiani, di cui non possono essere messi in
               dubbio  la  fede  e  l’attaccamento  alla  Chiesa.  Lo  stesso  vale
               per  i  bigami,  gli  stregoni  (in  effetti  quasi  tutti  guaritori  e

               iettatori)  e,  a  fortiori  i  sollecitanti,  quei  preti  che
               approfittano della  confessione  per  spingere  i  loro  penitenti
               ad  turpia.  E  parliamo  qui  solo  del  regno  di  Castiglia.  In
               quello d’Aragona bisognerà aggiungere all’elenco la sodomia
               e  la  bestialità!  Per  non  dire  dei  reati  secondari,  come  il
               contrabbando  di  cavalli,  che  furono  in  certi  periodi  di
               competenza  del  Santo  Uffizio.  Perché  dunque  un  tribunale

               incaricato  di  reprimere  l’eresia  si  occupa  di  simili  inezie?
               Non  è  forse  un  abuso  di  potere  che  prova  la  malvagità
               intrinseca dell’istituzione?
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28