Page 246 - Dizionario italiano-cane e cane-italiano
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ziaria, che non vogliono ricevere la denuncia o che si dichiarano «incompetenti» a
trattare questioni inerenti gli animali, tale condotta può essere segnalata ai superiori e
al Procuratore della Repubblica.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Con la comprovante documentazione, le spese veterinarie sostenute per gli animali
legalmente detenuti a scopo di compagnia e pratica sportiva possono essere detratte al
19% dalla denuncia dei redditi per la parte che eccede all'importo di euro 129,11 e nel
limite massimo di euro 387,34.
Questa piccola deducibilità è stata messa in forse dalla manovra finanziaria del Go-
verno dell'agosto 2011.
EUTANASIA
L'articolo 544-bis del Codice penale punisce chi per crudeltà o senza necessità,
causa la morte di un animale. La norma introdotta non prevede distinzione tra anima-
le proprio e animale altrui, né particolari modalità impiegate per causarne il decesso.
Inoltre ai sensi della Legge 281/91 - Legge quadro in materia di animali d'affezione e
prevenzione del randagismo - e a quelli delle leggi regionali di recepimento, i cani
possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, a opera di medici vete-
rinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
L'eutanasia è un atto medico veterinario e quindi può essere decisa ed effettuata
solo da un veterinario ed esclusivamente per casi di particolare gravità ovvero anima-
li affetti da una patologia inguaribile senza possibilità di miglioramento con alcuna
terapia chirurgica o farmacologia, adeguatamente documentata e certificata e non dal
proprietario dell'animale o dal titolare di una struttura d'accoglienza.
FUGA DA CASA (cosa rischio)
L'articolo 672 del Codice penale, depenalizzato, ma sempre valido punisce l'omes-
sa custodia e il malgoverno di animali. Secondo tale articolo chiunque lascia liberi o
non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la
custodia a persona inesperta è punito con l'ammenda fino a 250 euro. L'articolo 2052
del Codice civile prescrive che «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il
tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fos-
se sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso for-
tuito».
GUINZAGLIO E/O MUSERUOLA
Ai sensi dell'Ordinanza «concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'ag-
gressione dei cani» (G.u. n. 110 del 13 maggio 2011) è obbligatorio l'utilizzo del
guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale