Page 251 - Dizionario italiano-cane e cane-italiano
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A stabilirlo è l'Ordinanza «concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'ag-
gressione dei cani» (G.u. n. 110 del 13 maggio 2011) che richiama la ratifica, senza
riserve, da parte dell'Italia della Convenzione europea per la protezione degli animali
da compagnia.
TRAFFICO DI CUCCIOLI
La Legge n. 201 del 4 novembre 2010 ha introdotto il reato di traffico illecito di
animali da compagnia. Il nuovo reato prevede la reclusione da tre mesi a un anno e la
contestuale multa da 3.000 a 15.000 euro per chiunque, al fine di procurare a sé o ad
altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduca, trasporti,
ceda o riceva nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione in-
dividuale - microchip o tatuaggio - e delle necessarie certificazioni sanitarie e non
muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.
La Legge codifica, inoltre, la fattispecie amministrativa dell'introduzione illecita di
animali da compagnia. Le condotte sanzionate sono in parte analoghe a quelle previ-
ste dal reato di traffico illecito ma, a differenza di esso, non presuppongono la condi-
zione generale del fine di lucro necessaria invece per l'applicazione del reato stesso,
né i requisiti dell'attività organizzata o reiterata, potendosi quindi sanzionare sia le
movimentazioni a carattere commerciale che non.
La pena prevista dalla fattispecie di introduzione illecita è il pagamento di una san-
zione amministrativa per ogni cane o gatto, introdotto, trasportato o ceduto privo di
sistema di identificazione individuale e/o in violazione della legislazione vigente.
Sia nel caso del reato di traffico illecito che in quello della fattispecie di introdu-
zione illecita è prevista un'aggravante se i cani o i gatti sono cuccioli di età accertata
inferiore alle 12 settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di Po-
lizia veterinaria.
Per informazioni sulla legge e approfondimenti sul fenomeno del traffico dei cuc-
cioli: www.lav.it
UCCISIONE
Con l'entrata in vigore della Legge 189/2004 Disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clan-
destini o competizioni non autorizzate maltrattamento, uccisione, combattimenti e do-
ping di animali, sono puniti con pene più severe e il reato non è più estinguibile con
l'oblazione.
L'articolo 544-bis del Codice penale punisce con la reclusione da 4 mesi a 2 anni
chiunque, per crudeltà o senza necessità, causa la morte di un animale. La norma in-
trodotta non prevede distinzione tra animale proprio e animale altrui né particolari
modalità impiegate per causarne il decesso. Anche l'uccisione di animali attuata da
veterinari all'interno di canili e gattili per ragioni non ammesse dalla legge può essere
considerata uccisione senza necessità e pertanto punibile ai sensi dell'articolo 544-bis
del Codice penale.