Page 250 - Dizionario italiano-cane e cane-italiano
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La frequenza ai corsi tuttavia è una preziosa opportunità per tutti coloro che vivono
            con cane o sono intenzionati ad adottarne uno.
               Per maggiori informazioni: http://www.ministerosalute.it/caniGatti/caniGatti.jsp



                                  REGISTRO DEI CANI «PERICOLOSI»

               Il registro è tenuto dai Servizi Veterinari delle ASL. Nel registro sono iscritti i cani
            ritenuti a rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provo-
            cate a persone, animali o cose.




                                             SOCCORSO ANIMALI
               Il nuovo Codice della Strada introduce l'obbligo per chiunque di fermarsi e soccor-
            rere un animale ferito in un incidente stradale. Chi non lo fa è punito con sanzione
            amministrativa.
               Chi assiste o è coinvolto in un incidente stradale provocante danni ad animali, che

            siano di proprietà o meno deve, in assenza di un numero di pronto soccorso specifico
            e pubblico per animali feriti, contattare il Servizio Veterinario della ASL di competen-
            za territoriale al fine di assicurarne un tempestivo intervento di soccorso. Di fronte a
            un'omissione di soccorso, è opportuno coinvolgere anche le Forze di polizia (Polizia
            Stradale e Polizia di Stato 113, Corpo Forestale numero telefonico nazionale 1515,
            Carabinieri 112, Guardia di Finanza 117, Polizie Locali/Municipali/Provinciali chia-
            mando il centralino di Comune o Provincia) e raccogliere il numero più elevato possi-
            bile di prove come, per esempio, numero di targa dell'autovettura, effettuare la regi-
            strazione di filmati, scattare fotografie o raccogliere testimonianze scritte di persone
            che hanno assistito al fatto, da presentare alle Forze dell'ordine.
               Per approfondimenti: www.lav.it



                           TAGLIO CODA, ORECCHIE E CORDE VOCALI

               Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane
            o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento alla recisione delle corde
            vocali, al taglio delle orecchie, al taglio della coda (articolo 10 della Convenzione
            europea per la protezione degli animali da compagnia).
               Eventuali eccezioni sono ammesse solo se un veterinario consideri un intervento
            non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un
            determinato animale oppure per impedire la riproduzione.
               Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusiva-
            mente con finalità curative e con modalità conservative appositamente certificate da
            un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presen-
            tato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
               Gli interventi chirurgici effettuati in violazione di quanto disposto sono da conside-
            rarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del Codice penale.
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