Page 243 - Dizionario italiano-cane e cane-italiano
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vile e penale dei proprietari e di coloro che detengono animali anche per un periodo
limitato di tempo.
L'Ordinanza ha istituito percorsi formativi al termine dei quali sarà rilasciato un
patentino. I percorsi formativi sono obbligatori per i proprietari individuati dai Comu-
ni su indicazione dei Servizi Veterinari a seguito di episodi di morsicatura, aggressio-
ne o sulla base di criteri di rischio. Sono facoltativi per tutti gli altri.
I cani ritenuti pericolosi sono iscritti in uno speciale registro. Per i cani iscritti nel
registro è obbligatoria l'assicurazione di responsabilità civile e devono essere condotti
sempre sia con il guinzaglio che con la museruola anche nelle aree urbane e nei luo-
ghi aperti al pubblico.
CODICE DELLA STRADA
Ai sensi dell'articolo 169 del Codice della Strada non è ammesso il trasporto di ani-
mali domestici in numero superiore a uno e l'animale deve essere gestito in modo da
non costituire impedimento per chi guida.
Il trasporto di animali in numero superiore è consentito purché custoditi in apposito
contenitore o gabbia oppure nel vano posteriore della vettura separato dal posto di
guida da adeguata rete o altro mezzo che, se installati in via permanente, devono es-
sere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.
Per un solo cane quindi, nessuna rete divisoria, è sufficiente porlo sul sedile o vano
posteriore.
Contravvenire a queste modalità di trasporto può costare il pagamento di una som-
ma da euro 68,25 a euro 275,10 e un punto di penalità che si raddoppia per chi ha la
patente da un periodo di tempo inferiore a tre anni, conseguita successivamente alla
data del 1° ottobre 2003.
Per quanto riguarda i mezzi a due ruote, decisamente sconsigliati nel caso di viag-
gio con animale, l'articolo 170 del Codice della Strada ne consente tuttavia il traspor-
to, ma solo se custoditi in apposita gabbia o contenitore. Gabbia o contenitore non de-
vono sporgere né lateralmente né longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo e
non devono impedire e limitare la visibilità del conducente.
COLLARI ELETTRICI
La Giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte stabilito che l'uso di colla-
ri elettrici costituisce maltrattamento ai sensi del Codice penale.
Con la Legge n. 201 del 2010 l'Italia ha peraltro ratificato la Convenzione euro-
pea per la protezione da compagnia degli animali da compagnia. L'articolo 7 del-
la Convenzione, che entrerà prossimamente in vigore, prevede che «nessun animale
da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua sa-
lute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue
capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori,
sofferenze ed angosce inutili».