Page 243 - Dizionario italiano-cane e cane-italiano
P. 243

vile e penale dei proprietari e di coloro che detengono animali anche per un periodo
            limitato di tempo.
               L'Ordinanza ha istituito percorsi formativi al termine dei quali sarà rilasciato un
            patentino. I percorsi formativi sono obbligatori per i proprietari individuati dai Comu-
            ni su indicazione dei Servizi Veterinari a seguito di episodi di morsicatura, aggressio-
            ne o sulla base di criteri di rischio. Sono facoltativi per tutti gli altri.
               I cani ritenuti pericolosi sono iscritti in uno speciale registro. Per i cani iscritti nel
            registro è obbligatoria l'assicurazione di responsabilità civile e devono essere condotti
            sempre sia con il guinzaglio che con la museruola anche nelle aree urbane e nei luo-
            ghi aperti al pubblico.




                                          CODICE DELLA STRADA
               Ai sensi dell'articolo 169 del Codice della Strada non è ammesso il trasporto di ani-
            mali domestici in numero superiore a uno e l'animale deve essere gestito in modo da
            non costituire impedimento per chi guida.
               Il trasporto di animali in numero superiore è consentito purché custoditi in apposito
            contenitore o gabbia oppure nel vano posteriore della vettura separato dal posto di
            guida da adeguata rete o altro mezzo che, se installati in via permanente, devono es-
            sere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della
            M.C.T.C.
               Per un solo cane quindi, nessuna rete divisoria, è sufficiente porlo sul sedile o vano
            posteriore.
               Contravvenire a queste modalità di trasporto può costare il pagamento di una som-
            ma da euro 68,25 a euro 275,10 e un punto di penalità che si raddoppia per chi ha la
            patente da un periodo di tempo inferiore a tre anni, conseguita successivamente alla
            data del 1° ottobre 2003.
               Per quanto riguarda i mezzi a due ruote, decisamente sconsigliati nel caso di viag-

            gio con animale, l'articolo 170 del Codice della Strada ne consente tuttavia il traspor-
            to, ma solo se custoditi in apposita gabbia o contenitore. Gabbia o contenitore non de-
            vono sporgere né lateralmente né longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo e
            non devono impedire e limitare la visibilità del conducente.



                                             COLLARI ELETTRICI

               La Giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte stabilito che l'uso di colla-
            ri elettrici costituisce maltrattamento ai sensi del Codice penale.
               Con la Legge n. 201 del 2010 l'Italia ha peraltro ratificato la Convenzione euro-
            pea per la protezione da compagnia degli animali da compagnia. L'articolo 7 del-
            la Convenzione, che entrerà prossimamente in vigore, prevede che «nessun animale
            da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua sa-
            lute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue
            capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori,
            sofferenze ed angosce inutili».
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248