Page 242 - Dizionario italiano-cane e cane-italiano
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Legge n. 281/91 Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del
            randagismo,  la variazione e la rinuncia di proprietà, la variazione di residenza, lo
            smarrimento, il furto e il decesso dell'animale.



                                                ASSICURAZIONE

               È consigliabile per tutti i cani, ma in base all'articolo 3 comma 4 dell'Ordinanza
            «concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani» (G.u. n.
            110 del 13 maggio 2011), è obbligatoria per i soggetti iscritti nel registro dei cani rite-
            nuti a rischio potenziale elevato in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a
            persone, animali o cose.




                                           BOCCONI AVVELENATI
               Avvelenare un animale è un reato ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter del Codi-
            ce penale, cioè rispettivamente uccisione e maltrattamento di animali. Toscana, Pu-

            glia e Umbria hanno una propria legge regionale per contrastare il fenomeno.
               Dal 17 gennaio 2009, è inoltre in vigore l'Ordinanza contingibile ed urgente con-
            cernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.
            L'Ordinanza Ministeriale prorogata nel 2010 (G.u. n. 33 del 10 febbraio 2010) vieta a
            chiunque di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e
            bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche
            e metalli o materiali esplodenti.
               Il provvedimento vieta anche la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi ali-
            mento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto
            che lo ingerisce.
               Per informazioni sull'Ordinanza e su come proteggere gli animali: www.lav.it
               I casi di avvelenamento devono essere documentati e denunciati. La denuncia, ol-
            tre a rendere possibile l'identificazione e la punizione degli avvelenatori, testimonierà
            la gravità del problema e renderà meno difficile il percorso per fermare il fenomeno.
            Essa deve contenere le prove dell'avvelenamento dell'animale - occorrerà quindi alle-
            gare tutti i referti veterinari - e può essere presentata presso qualsiasi organo di Poli-
            zia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Pro-
            vinciale, Polizia Municipale).
               Nel caso di rinvenimento di materiale sospetto, occorre attivarsi tempestivamente
            segnalandone subito la presenza agli organi di vigilanza (Corpo Forestale dello Stato,
            Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Servizio Veterinario ASL, Carabinieri ecc.).



                                             CANI «PERICOLOSI»

               L'Ordinanza «concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei
            cani» (G.u. n. 110 del 13 maggio 2011) ha eliminato l'inutile e dannosa black list con-
            tenuta nelle precedenti Ordinanze e ha confermato ed evidenziato la responsabilità ci-
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