Page 99 - Smartphone facile
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titolo: Smartphone facile









                Per di più è del tutto irrilevante il motivo che ci spinge ad
                agire, poiché ai fini del dolo  è sufficiente la coscienza e
                volontà di tenere una condotta molesta (Sez. 130 aprile
                1998 n. 7051, rv. 210724).


                Qualora  non  avessimo  tenuto  un  comportamento
                indifferente  nei  confronti  del  soggetto  ritratto
                probabilmente  ce  la  saremmo  cavata  con delle semplici
                scuse, anche se va specificato che persino una sola foto
                può essere ritenuta una molestia.


                Come abbiamo visto, le situazioni e le modalità di azione
                sono  quelle  che  fanno  la  differenza  tra  una  condotta
                idonea e una non lecita.


                        8.3   Privacy in rete e nei social network

                Per privacy in rete e nei social network si intende il diritto
                dell’utente che utilizza applicativi web e, appunto, i social

                network, di controllare quali informazioni lo riguardano e
                che queste vengano trattate nel rispetto della normativa
                vigente, ossia del codice in materia di protezione dei dati
                personali  (legge  196/03).  Prevede  anche  che  l’utente
                possa  autodeterminarsi  e  intervenire  sulla  loro
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                diffusione.

                I servizi web che utilizziamo sono obbligati a rilasciare la
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                riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti
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