Page 99 - Smartphone facile
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titolo: Smartphone facile
Per di più è del tutto irrilevante il motivo che ci spinge ad
agire, poiché ai fini del dolo è sufficiente la coscienza e
volontà di tenere una condotta molesta (Sez. 130 aprile
1998 n. 7051, rv. 210724).
Qualora non avessimo tenuto un comportamento
indifferente nei confronti del soggetto ritratto
probabilmente ce la saremmo cavata con delle semplici
scuse, anche se va specificato che persino una sola foto
può essere ritenuta una molestia.
Come abbiamo visto, le situazioni e le modalità di azione
sono quelle che fanno la differenza tra una condotta
idonea e una non lecita.
8.3 Privacy in rete e nei social network
Per privacy in rete e nei social network si intende il diritto
dell’utente che utilizza applicativi web e, appunto, i social
network, di controllare quali informazioni lo riguardano e
che queste vengano trattate nel rispetto della normativa
vigente, ossia del codice in materia di protezione dei dati
personali (legge 196/03). Prevede anche che l’utente
possa autodeterminarsi e intervenire sulla loro
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diffusione.
I servizi web che utilizziamo sono obbligati a rilasciare la
cosiddetta informativa sulla privacy, ossia una pagina in
cui si descrivono le modalità di gestione del sito in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti
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